25 Maggio 2021
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Come sappiamo i sindacati non si sono mai registrati proprio per non avere nessun controllo sulla legittimità delle loro elezioni interne. La seconda parte dell’art 39 non è mai stata attuata, ma i contratti collettivi da loro stipulati di fatto hanno efficacia erga omnes e cioè anche per i non iscritti. Inoltre, assistiamo spesso alla pantomima di presidenti del consiglio che riuniscono le “parti sociali” come se essi, fossero realmente e legittimamente rappresentative di una categoria.
Dunque quest’articolo va profondamente rivisto.
È necessario abolire la seconda parte: è inutile stabilire regole da nessuno osservate e, inoltre, così facendo, si eliminerebbe l’abuso in essere dei contratti collettivi aventi efficacia nei confronti di coloro che non sono iscritti. L’organizzazione sindacale è una cosa fondamentale nel nostro mondo, ma si dovrebbe tornare all’origine. I sindacati dovrebbero derivare la loro forza dal numero e la determinazione dei loro iscritti che decidono di tutelarsi rispettando le istruzioni dei loro rappresentanti, senza nessuna ingerenza dello Stato. In Italia, invece, sono considerati organi di Questo e godono di ingiustificati privilegi e di sovvenzioni statali, assolutamente illegittime.